Art. 101 RFF
1 A datare dalla domanda di vendita l’ufficio provvederà alla amministrazione ed alla cultura del fondo nel modo previsto per l’esecuzione in via di pignoramento (art. 155 cpv. 1, 102 cpv. 3 LEF e 16 e segg. e 23c del presente R), a meno che il creditore istante avesse espressamente dichiarato di rinunciarvi.
2 Se il fondo appartiene ad un terzo, l’ufficio potrà assumere l’amministrazione soltanto quando l’opposizione da questi sollevata è stata rimossa.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Amministrazione del fondo da realizzare in un'esecuzione in via di realizzazione del pegno; distinzione fra il periodo precedente e quello successivo alla domanda di vendita (art. 155 cpv. 1 e 102 cpv. 3 LEF; art. 94 e…3 citazioni
-
2Realizzazione di un pegno immobiliare; provvedimento eccezionale (art. 18 cpv. 2 RFF)2 citazioni
-
3Amministrazione forzata di fondi2 citazioni
-
4DTF 77_III_1191 citazioni01/01/1951 · 1 citazioni
-
5DTF 64_III_1971 citazioni01/01/1938 · 1 citazioni
-
6DTF 71_III_1530 citazioni26/10/1945 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Obergericht / Zivilgericht / 3. Zivilkammer — ZSU.2023.2040 citazioniZSU.2023.204· 20/11/2023 · 0 citazioni de
-
Versteigerung0 citazioni
-
0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.