Art. 101 RFF

1 A datare dalla domanda di vendita l’ufficio provvederà alla amministrazione ed alla cultura del fondo nel modo previsto per l’esecuzione in via di pignoramento (art. 155 cpv. 1, 102 cpv. 3 LEF e 16 e segg. e 23c del presente R), a meno che il creditore istante avesse espressamente dichiarato di rinunciarvi.
2 Se il fondo appartiene ad un terzo, l’ufficio potrà assumere l’amministrazione soltanto quando l’opposizione da questi sollevata è stata rimossa.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Amministrazione del fondo da realizzare in un'esecuzione in via di realizzazione del pegno; distinzione fra il periodo precedente e quello successivo alla domanda di vendita (art. 155 cpv. 1 e 102 cpv. 3 LEF; art. 94 e…
    · 08/01/2003 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Realizzazione di un pegno immobiliare; provvedimento eccezionale (art. 18 cpv. 2 RFF)
    · 27/09/1994 · 2 citazioni Riassunto
  3. 3
    Amministrazione forzata di fondi
    · 20/01/1983 · 2 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 77_III_119
    01/01/1951 · 1 citazioni
  5. 5
    DTF 64_III_197
    01/01/1938 · 1 citazioni
  6. 6
    DTF 71_III_153
    26/10/1945 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Obergericht / Zivilgericht / 3. Zivilkammer — ZSU.2023.204
    ZSU.2023.204
    · 20/11/2023 · 0 citazioni de
  • Versteigerung
    · 28/07/2017 · 0 citazioni de
  • 29/10/2008 · 0 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.