Fatti

X. SA è titolare di un diritto di superficie su due parcelle, di proprietà della Fondazione Y., e affitta a terzi alcuni locali negli edifici costruiti su tali parcelle. Su richiesta della Fondazione Z., titolare di cartelle ipotecarie che gravano sul suddetto diritto di superficie, l'Ufficio esecuzioni Rodano-Arve ha notificato al titolare del diritto di superficie un procedimento esecutivo per la realizzazione di un pegno immobiliare. L'ufficio ha affidato a un terzo un mandato di gestione limitata, al fine di riscuotere i canoni di locazione. Poiché in seguito il creditore pignoratizio ha comunicato all'ufficio che si opponeva al pagamento dei canoni di superficie, il terzo gestore ha informato il proprietario delle parcelle che non poteva più provvedere al pagamento dei suddetti canoni. Il proprietario ha quindi a sua volta notificato al titolare del diritto di superficie un procedimento esecutivo, che è stato oggetto di opposizione. Informato dalla debitrice della pronuncia di sospensione provvisoria emessa in questo secondo procedimento esecutivo e da lei richiesto di anticipare le spese per un'azione di liberazione del debito o di pagare i canoni di superficie arretrati, l'ufficio non ha risposto né reagito in alcun altro modo.

Il reclamo presentato dal titolare del diritto di superficie contro questo rifiuto implicito dell'ufficio di pagare i canoni di superficie arretrati o di promuovere un'azione di liberazione del debito nel secondo procedimento esecutivo è stato respinto, per quanto ammissibile, dall'autorità cantonale di vigilanza.

Il titolare del diritto di superficie ha fatto ricorso alla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale, riprendendo le sue conclusioni formulate in sede cantonale in merito al pagamento del canone di superficie da parte del terzo gestore o dell'ufficio e all'avvio dell'azione di liberazione del debito, con le conseguenze pecuniarie derivanti per l'ufficio dalla sua inazione.

Legge

Dopo la notifica dell'avviso agli inquilini e affittuari e fino a quando il creditore pignoratizio non richieda la realizzazione, l'ufficio è tenuto, in virtù dell'art. 94 cpv. 1 ORFI, a prendere, in luogo del proprietario del pegno, tutte le misure necessarie per assicurare e operare la riscossione dei canoni di locazione e di affitto. Ha anche il diritto di ordinare le riparazioni urgenti e di destinare i canoni di locazione e di affitto da lui riscossi al pagamento dei canoni correnti. Si tratta di una gestione limitata a queste sole misure conservative urgenti.

Dalla data della richiesta di vendita, l'ufficio - o il terzo da esso sostituito - provvede, in virtù dell'art. 101 cpv. 1 ORFI, salvo…