Art. 94 RFF
1 Dopo aver dato agli inquilini ed affittuari l’avviso previsto dall’articolo 91, l’ufficio prenderà in luogo del debitore o del proprietario del pegno le misure necessarie onde garantire il pagamento delle pigioni ed affitti ed effettuarne l’incasso, eventualmente anche in via di esecuzione, eserciterà il diritto di ritenzione, disdirà i contratti, provvederà allo sfratto degli inquilini, stipulerà nuovi contratti di locazione o di affitto. Avrà inoltre facoltà di ordinare le riparazioni urgenti e di pagare col ricavo degli affitti i contributi correnti (per il gas, l’acqua potabile, l’elettricità ecc.), le riparazioni ed i sussidi previsti dall’articolo 103 cpv. 2 della LEF.
2 L’ufficio potrà sotto la sua responsabilità affidare ad un terzo questi compiti.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Amministrazione del fondo da realizzare in un'esecuzione in via di realizzazione del pegno; distinzione fra il periodo precedente e quello successivo alla domanda di vendita (art. 155 cpv. 1 e 102 cpv. 3 LEF; art. 94 e…4 citazioni
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2Amministrazione forzata di fondi3 citazioni
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3DTF 62_III_43 citazioni24/01/1936 · 3 citazioni
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4DTF 77_III_1192 citazioni01/01/1951 · 2 citazioni
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5Sequestro e pignoramento dei redditi di un immobile appartenente al debitore1 citazioni
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6DTF 64_III_531 citazioni01/01/1938 · 1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Kündigungsschutz / Anfechtung0 citazioniNG240003· 16/08/2024 · 0 citazioni de
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Zwangsverwaltung0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.