Art. 94 RFF

1 Dopo aver dato agli inquilini ed affittuari l’avviso previsto dall’articolo 91, l’ufficio prenderà in luogo del debitore o del proprietario del pegno le misure necessarie onde garantire il pagamento delle pigioni ed affitti ed effettuarne l’incasso, eventualmente anche in via di esecuzione, eserciterà il diritto di ritenzione, disdirà i contratti, provvederà allo sfratto degli inquilini, stipulerà nuovi contratti di locazione o di affitto. Avrà inoltre facoltà di ordinare le riparazioni urgenti e di pagare col ricavo degli affitti i contributi correnti (per il gas, l’acqua potabile, l’elettricità ecc.), le riparazioni ed i sussidi previsti dall’articolo 103 cpv. 2 della LEF.
2 L’ufficio potrà sotto la sua responsabilità affidare ad un terzo questi compiti.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Amministrazione del fondo da realizzare in un'esecuzione in via di realizzazione del pegno; distinzione fra il periodo precedente e quello successivo alla domanda di vendita (art. 155 cpv. 1 e 102 cpv. 3 LEF; art. 94 e…
    · 08/01/2003 · 4 citazioni Riassunto
  2. 2
    Amministrazione forzata di fondi
    · 20/01/1983 · 3 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 62_III_4
    24/01/1936 · 3 citazioni
  4. 4
    DTF 77_III_119
    01/01/1951 · 2 citazioni
  5. 5
    Sequestro e pignoramento dei redditi di un immobile appartenente al debitore
    · 14/02/1968 · 1 citazioni Riassunto
  6. 6
    DTF 64_III_53
    01/01/1938 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Kündigungsschutz / Anfechtung
    NG240003
    · 16/08/2024 · 0 citazioni de
  • Zwangsverwaltung
    · 10/03/2006 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.