Art. 23 RFF
1 In caso di pignoramento di una quota di comproprietà di un fondo, l’atto di pignoramento menzionerà nome, cognome e domicilio del debitore e degli altri comproprietari con l’indicazione delle loro parti (art. 646 CC ) rispettivamente delle loro quote di valore (art. 712e cpv. 1 CC), nonchè la descrizione e la stima dell’immobile in comproprietà e dei suoi accessori e, trattandosi di proprietà per piani, anche la descrizione e la stima della quota appartenente al debitore, compresi gli eventuali accessori.
2 L’articolo 9 si applica per analogia alla stima e alla sommaria menzione dei crediti garantiti da pegno; oltre ai crediti garantiti da pegno gravanti la quota pignorata devono essere menzionati i crediti garantiti da pegno gravanti l’intero fondo.
3 Al pignoramento delle pigioni e degli affitti di una quota di comproprietà, costituita in proprietà per piani, appigionata o affittata si applica per analogia l’articolo 14.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 72_III_442 citazioni01/01/1946 · 2 citazioni
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2Procedura di rivendicazione (art. 106 e seg0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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OG.2016.000581 citazioni18/12/2020 · 1 citazioni de
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Einzug von Miet- und Pachtzinsen; Pfändungsanzeige an den Grundeigentümer0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.