Art. 23 RFF

1 In caso di pignoramento di una quota di comproprietà di un fondo, l’atto di pignoramento menzionerà nome, cognome e domicilio del debitore e degli altri comproprietari con l’indicazione delle loro parti (art. 646 CC ) rispettivamente delle loro quote di valore (art. 712e cpv. 1 CC), nonchè la descrizione e la stima dell’immobile in comproprietà e dei suoi accessori e, trattandosi di proprietà per piani, anche la descrizione e la stima della quota appartenente al debitore, compresi gli eventuali accessori.
2 L’articolo 9 si applica per analogia alla stima e alla sommaria menzione dei crediti garantiti da pegno; oltre ai crediti garantiti da pegno gravanti la quota pignorata devono essere menzionati i crediti garantiti da pegno gravanti l’intero fondo.
3 Al pignoramento delle pigioni e degli affitti di una quota di comproprietà, costituita in proprietà per piani, appigionata o affittata si applica per analogia l’articolo 14.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 72_III_44
    01/01/1946 · 2 citazioni
  2. 2
    Procedura di rivendicazione (art. 106 e seg
    · 14/05/1973 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • OG.2016.00058
    18/12/2020 · 1 citazioni de
  • Einzug von Miet- und Pachtzinsen; Pfändungsanzeige an den Grundeigentümer
    · 24/12/2004 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.