Art. 24 RFF

1 Se il fondo da pignorarsi giace in altro circondario di esecuzione, l’ufficio incaricherà del pignoramento l’ufficiale di quel circondario: se il fondo è situato in più circondari, quello in cui si trova la parte che ha maggior valore (art. 89 LEF), indicandogli l’importo per il quale deve procedere al pignoramento.
2 L’ufficio richiesto eseguirà il pignoramento conformandosi ai disposti degli articoli 89 e 90 della LEF, e 8, 9, 11, 14 e 15 del presente regolamento e invierà all’ufficio requirente il verbale di pignoramento, di cui conserverà una copia, aggiungendovi la prova dell’avvenuta richiesta di annotazione nel registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre. L’ufficio richiedente trascriverà il contenuto del verbale di pignoramento nell’originale del proprio verbale, di cui notificherà copia alle parti (art. 114 LEF) e assegnerà, ove sia necessario, i termini occorrenti.
3 L’amministrazione e la cultura del fondo (art. 16 a 21) spettano esclusivamente all’ufficio richiesto che può essere incaricato anche della distribuzione dei redditi ai creditori a stregua dell’articolo 22.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Entità del pignoramento; stima dei beni da pignorare
    · 04/09/2019 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 55_III_165
    05/12/1929 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Kündigungsschutz / Anfechtung
    NG240003
    · 16/08/2024 · 0 citazioni de
  • 03/09/2021 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.