Art. 60a RFF

1 L’incanto deve essere eseguito senza interruzione.
2 Per ogni incanto sarà steso un processo verbale che farà seguito alle condizioni di vendita e sarà sottoscritto dall’ufficiale che ha proceduto all’incanto e dall’aggiudicatario.
3 Dopo che la maggiore offerta è stata chiamata tre volte, l’ufficiale che procede all’incanto dovrà invitare i titolari di diritti di prelazione, presenti o rappresentati, a dire se vogliono o meno esercitare il loro diritto. L’oblatore che ha formulato la maggiore offerta vi rimarrà legato fino a quando i titolari di un diritto legale di prelazione si saranno pronunciati.
4 Se un avente diritto dichiara di voler esercitare il suo diritto legale di prelazione per il prezzo corrispondente alla maggiore offerta, il fondo gli sarà aggiudicato. Se più aventi diritto formulassero tale dichiarazione in comune, si applicherà l’articolo 59; se più comproprietari formulassero tale dichiarazione, si applicherà l’articolo 682 cpv. 1 secondo periodo del CC.

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Steigerungszuschlag, Doppelaufruf
    · 06/02/2024 · 0 citazioni de Riassunto
  • azione revocatoria pauliana
    · 19/12/2012 · 0 citazioni de
  • 07/05/2004 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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