Art. 63 RFF
1 Ove l’aggiudicatario si trovi in mora col pagamento e le garanzie da esso prestate non possano venir liquidate subito senza promuovere esecuzione o causa, l’ufficio annullerà l’aggiudicazione e ordinerà senza indugio un nuovo incanto a stregua dell’articolo 143 cpv. 1 della LEF, a meno che tutti gli interessati (debitore, creditori pignoratizi perdenti, creditori istanti), consentano ad una proroga del termine del pagamento. L’annullamento dell’aggiudicazione sarà iscritto a verbale (art. 61) e comunicato per iscritto all’aggiudicatario.
2 Qualora il trapasso della proprietà sia già stato iscritto nel registro fondiario (art. 66 cpv. 3), l’ufficio informerà il registro fondiario dell’annullamento dell’aggiudicazione e lo incaricherà della cancellazione dell’iscrizione e delle relative annotazioni.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 75_III_113 citazioni01/01/1949 · 3 citazioni
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2Pagamento nell'ambito dell'incanto di un fondo (art. 143 LEF)2 citazioni
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3Realizzazione a trattative private di un fondo nel fallimento (art. 256 LEF)1 citazioni
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4Vendita a trattative private nel fallimento (art. 256 LEF). 1. Natura giuridica della vendita a trattative private nel fallimento (consid. 4). 2. La vendita a trattative private dev'essere, in linea di principio, annull…1 citazioni
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5Interruzione di un incanto di un fondo; art. 60 cpv. 2 e art. 61 cpv. 1 RFF0 citazioni
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60 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni25/09/2002 · 3 citazioni de
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Revoca della maggiorazione d'asta2 citazioni
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Verfügung vom 14. Juni 20222 citazioniSCBES.2022.53· 14/06/2022 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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