Art. 96 RFF
Se il debitore, proprietario del pegno immobiliare, è caduto in fallimento prima della realizzazione del fondo, le pigioni e gli affitti scaduti prima dell’apertura del fallimento e non ancora ripartiti, cadranno nella massa, riservato il diritto di preferenza spettante ai creditori pignoratizi istanti in base all’articolo 806 cpv. 1 del CC (art. 198 LEF).
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare; ripartizione (art. 157 LEF)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Grundpfandverwertung (Verteilung)1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.