Fatti

In due procedure esecutive ipotecarie contro A. in qualità di debitore e proprietario del pegno, sono stati venduti all'asta diversi immobili. Nei registri dei gravami erano iscritti i privilegi fiscali legali del Comune di X. Dopo la distribuzione del ricavato, alcuni creditori ipotecari di rango inferiore sono rimasti scoperti. A seguito di una decisione del tribunale amministrativo, la tassazione che fondava i privilegi fiscali è stata annullata. Successivamente è stato aperto il fallimento di A.

L'ufficio esecuzioni ha ordinato al Comune di X. di distribuire ai creditori ipotecari le imposte da restituire. La massa fallimentare di A. ha presentato reclamo contro questa decisione, con l'obiettivo di far versare le imposte alla massa fallimentare.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che l'importo liberato dall'annullamento dei privilegi fiscali non deve andare alla massa fallimentare, ma ai creditori ipotecari. Anche se i creditori ipotecari di rango inferiore non hanno impugnato la cancellazione dei privilegi fiscali, ciò non significa che…