Art. 815 CC

Posto vacante

Qualora un diritto di pegno sia stato costituito in grado posteriore senza che ne esista uno anteriore, o quando un titolo di pegno anteriore non sia stato utilizzato, od un credito anteriore sia di una somma minore di quella iscritta, il ricavo del pegno, in caso di realizzazione, è attribuito ai creditori pignoratizi effettivi secondo il loro grado, senza riguardo ai posti rimasti vacanti.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 66_III_38
    25/09/1940 · 2 citazioni
  2. 2
    Sequestro e pignoramento d'una parte in una comunione
    · 08/09/1965 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 65_III_33
    17/03/1939 · 1 citazioni
  4. 4
    Esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare; ripartizione (art. 157 LEF)
    · 20/03/2003 · 0 citazioni Riassunto
  5. 5
    DTF 76_III_41
    26/06/1950 · 0 citazioni
  6. 6
    DTF 76_III_45
    01/01/1950 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Grundpfandverwertung (Verteilung)
    · 20/03/2003 · 1 citazioni de
  • Richiesta di revoca
    · 01/06/2006 · 0 citazioni de
  • Anfechtung des Kollokationsplanes und des Lastenverzeichnisses
    · 14/03/2003 · 0 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.