Art. 815 CC
Posto vacante
Qualora un diritto di pegno sia stato costituito in grado posteriore senza che ne esista uno anteriore, o quando un titolo di pegno anteriore non sia stato utilizzato, od un credito anteriore sia di una somma minore di quella iscritta, il ricavo del pegno, in caso di realizzazione, è attribuito ai creditori pignoratizi effettivi secondo il loro grado, senza riguardo ai posti rimasti vacanti.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1DTF 66_III_382 citazioni25/09/1940 · 2 citazioni
-
2Sequestro e pignoramento d'una parte in una comunione1 citazioni
-
3DTF 65_III_331 citazioni17/03/1939 · 1 citazioni
-
4Esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare; ripartizione (art. 157 LEF)0 citazioni
-
5DTF 76_III_410 citazioni26/06/1950 · 0 citazioni
-
6DTF 76_III_450 citazioni01/01/1950 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Grundpfandverwertung (Verteilung)1 citazioni
-
Richiesta di revoca0 citazioni
-
Anfechtung des Kollokationsplanes und des Lastenverzeichnisses0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.