Art. 813 CC

1 La garanzia del pegno immobiliare è limitata al posto risultante dall’iscrizione.
2 Possono essere costituiti diritti di pegno immobiliare in secondo grado o in qualsiasi altro, purché nell’iscrizione sia riservata la precedenza per una determinata somma.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Comproprietà
    · 11/07/1969 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare; ripartizione (art. 157 LEF)
    · 20/03/2003 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Sull'identità del fondo nell'ambito dell'iscrizione provvisoria e definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori
    · 14/09/2000 · 0 citazioni
  4. 4
    Responsabilità per i danni derivanti dalla tenuta del registro fondiario (art. 955 cpv. 1 CC)
    · 15/03/1984 · 0 citazioni
  5. 5
    Garanzia della proprietà
    · 18/02/1959 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Sicherstellung / Forderung
    HG180181
    · 14/05/2020 · 1 citazioni de
  • Grundpfandverwertung (Verteilung)
    · 20/03/2003 · 1 citazioni de
  • Lastenverzeichnis (Beschwerde über ein Betreibungsamt)
    PS160144
    · 16/08/2016 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.