Art. 199 LEF
Beni pignorati o sequestrati
1 Sono pure devoluti alla massa i beni pignorati non peranco realizzati al momento della dichiarazione di fallimento e gli oggetti sequestrati.
2 Tuttavia, se i termini di partecipazione al pignoramento (art. 110 e 111) sono scaduti, le somme già ricavate dal pignoramento di denaro, di crediti e di salari, nonché dalla realizzazione di beni, sono ripartite a norma degli articoli 144 a 150; l’eventuale eccedenza spetta alla massa.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto dell'ufficio del fallimento di staggire dei beni. 1. La cessazione delle esecuzioni dirette contro il debitore conseguente all'apertura del fallimento (art. 206 LEF) priva di oggetto i processi di rivendicazione…9 citazioni
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2Esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare; ripartizione (art. 157 LEF)1 citazioni
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3DTF 58_III_601 citazioni06/02/1932 · 1 citazioni
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4DTF 51_III_1401 citazioni17/09/1925 · 1 citazioni
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5Esecuzione forzata di un credito accertato in una sentenza straniera (art. 81 LEF); azione di contestazione della causa del sequestro (art. 279 cpv. 2 LEF). 1. Una dichiarazione del carattere esecutorio di una sentenza,…0 citazioni
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6Sequestro fiscale (art. 44 LEF)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Dichiarazione di insolvenza2 citazioni
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Dichiarazione di insolvenza1 citazioni
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Kollokation und Verteilung des Pfändungserlöses1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.