Art. 46 OAC
Licenze di condurre internazionali
1 Le licenze di condurre internazionali possono essere rilasciate soltanto ai titolari di una licenza nazionale svizzera o straniera domiciliati in Svizzera. Le licenze di condurre internazionali rilasciate in base a licenze svizzere non sono valevoli in Svizzera.
2 La durata di validità è di tre anni; essa non può superare la durata di validità della licenza di condurre nazionale.
3 Il I Cantoni possono autorizzare associazioni degli utenti della strada a rilasciare licenze di condurre internazionali ai titolari di licenze di condurre svizzere.
4 In caso di revoca o di divieto di far uso di una licenza di condurre nazionale, la licenza di condurre internazionale deve essere pure revocata per la durata del provvedimento.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento in seguito a violazioni delle norme della circolazione perpetrate all'estero0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
1 citazioni17/12/2002 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.