Art. 5b OAC
Requisiti per il riconoscimento dei medici che effettuano esami di idoneità alla guida
1 I medici che intendono effettuare esami di livello 1 sono riconosciuti:
- a. se possiedono un titolo di perfezionamento federale o estero riconosciuto; e b. se dispongono delle conoscenze e competenze di cui all’allegato 1bis e sono in grado di attestarlo all’autorità cantonale.
2 I medici che intendono effettuare esami di livello 2 sono riconosciuti:
- a. se possiedono il riconoscimento di livello 1; e b. se hanno superato i moduli 4 e 5 di aggiornamento in medicina del traffico della SSML.
3 I medici che intendono effettuare esami di livello 3 sono riconosciuti:
- a. se possiedono il riconoscimento di livello 2; e b. se hanno superato il modulo 6 di aggiornamento in medicina del traffico della SSML.
4 I medici che intendono effettuare esami di livello 4 sono riconosciuti se possiedono il titolo di «Medico del traffico SSML» o un titolo riconosciuto come equivalente dalla SSML.
5 Come requisito per l’ottenimento del riconoscimento dei livelli 2 e 3 possono essere richiesti soltanto i moduli di aggiornamento in medicina del traffico della SSML la cui durata e contenuto siano stati approvati dall’USTRA.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
Ultime sentenze del TF
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