Fatti
Il ricorrente è stato controllato il 3 dicembre 2015 dalla guardia di confine, in qualità di conducente di un veicolo a motore, al momento dell'ingresso in Svizzera presso Dörflingen (SH). Il test rapido antidroga è risultato positivo per amfetamine e cannabis. Nel sangue sono stati rilevati 420 µg/L di amfetamina (290 fino a 550 µg/L).
Con decisione del 7 gennaio 2016 il Ministero pubblico del Cantone di Sciaffusa, Sezione circolazione stradale, ha revocato in via preventiva e a tempo indeterminato la patente di guida e ha vietato la guida di veicoli a motore di tutte le categorie. La nuova concessione è stata subordinata a un esame di medicina del traffico. Tale decisione non è stata impugnata.
Nella perizia del 25 settembre 2017 l'Istituto di medicina legale del Cantone di Zurigo (IRMZ) è giunto alla conclusione che, dal punto di vista della medicina del traffico, l'idoneità alla guida non può essere confermata. Di conseguenza, il 24 ottobre 2017 il Ministero pubblico ha disposto una revoca cautelare della patente di guida e un divieto di guida a tempo indeterminato. Presupposti per la revoca del provvedimento sono la prova di un'astinenza da droghe di almeno sei mesi, una domanda di nuova concessione al momento opportuno e una perizia positiva di medicina del traffico dell'IRMZ.
Il ricorso al Consiglio di Stato del Cantone di Sciaffusa è stato respinto il 16 gennaio 2018. Il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale superiore del Cantone di Sciaffusa è stato respinto il 18 dicembre 2018.
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 5 gennaio 2019 il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione precedente e la nuova concessione della patente di guida, in via subordinata il rinvio. L'Ufficio federale delle strade (ASTRA) e il Consiglio di Stato hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Questioni controverse:
- Idoneità alla guida del ricorrente a causa del rischio di dipendenza (amfetamina, farmaco Elvanse)
- Legittimità della perizia di medicina del traffico (qualifica della medica)
- Apprezzamento arbitrario delle prove (rapporti dei medici curanti, informazioni di terzi)
- Separazione tra consumo di droga e circolazione stradale
- Proporzionalità e lesione dell'integrità personale
Diritto
Il ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF è stato dichiarato ammissibile. Non è entrata nel merito la domanda di annullamento della decisione del Consiglio di Stato e della decisione del Ministero pubblico, in quanto sostituite dalla decisione del Tribunale superiore (effetto devolutivo, art. 89 LTF). Il Tribunale federale si fonda sull'accertamento dei fatti della precedente istanza (art. 105 cpv. 1 LTF); le censure concernenti l'accertamento dei fatti sono ammissibili solo in caso di manifesta inesattezza o di violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF, mentre l'apprezzamento delle prove solo sotto il profilo dell'arbitrio.
Le patenti di guida sono revocate quando non sussistono più i presupposti di legge (art. 16 cpv. 1 LCStr). Ciò vale in caso di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr). Il consumo regolare di droghe è equiparato alla tossicodipendenza quando, per frequenza e quantità, può compromettere l'idoneità alla guida. L'inidoneità alla guida è da presumere quando la persona non è in grado di separare il consumo di droghe dalla circolazione stradale oppure quando sussiste il pericolo concreto di guidare in stato di intossicazione acuta. L'art. 31 cpv. 2 LCStr, l'art. 2 cpv. 2 lett. d ONC nonché l'art. 34 lett. d OOCCS-USTRA stabiliscono che l'incapacità di guidare è in linea di principio provata con un valore di amfetamina nel sangue di 15 µg/L.
Il valore misurato di 420 µg/L supera ampiamente questo valore limite. La censura di errata applicazione del diritto da parte della precedente istanza è quindi infondata. Riguardo alla qualifica della perizia, il Tribunale federale ha rilevato che l'art. 28a e l'art. 5a bis OAC esigono un esame sotto la responsabilità di un medico con il titolo di 'VerkehrsmedizinerIn SGRM'. Poiché la perizia era co-sottoscritta anche da una primaria con tale titolo, essa soddisfa i requisiti giuridici.
Non sussiste un apprezzamento arbitrario delle prove per la mancata considerazione dei rapporti del medico di famiglia e dello psichiatra o per la mancanza di informazioni di terzi. È vero che, in caso di revoca cautelare, può essere necessario acquisire rapporti di terzi (DTF 129 II 82 consid. 6.2.2); nel caso…