Art. 9 OAC

Esame della vista

1 Il richiedente che non possiede ancora una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre valide deve sottoporsi a un controllo della vista prima di presentare una delle seguenti domande:
  1. a. domanda per il rilascio di una licenza per allievo conducente: 1. della categoria A, 2. della categoria B, 3. della sottocategoria A1, 4. della sottocategoria B1, 5. della categoria speciale F;
  2. b. domanda per il rilascio di una licenza di condurre: 1. della categoria speciale M, 2. della categoria speciale G.
1bis Il controllo della vista deve essere effettuato da un medico in possesso di un diploma federale o estero riconosciuto, un ottico diplomato o un optometrista BSc, tutti esercitanti in Svizzera.
2 Durante l’esame devono essere controllati l’acuità visiva, il campo visivo e la motilità oculare (diplopia).
3 L’esame della vista non deve risalire a più di 24 mesi prima della presentazione della domanda.
4 ...

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Revoca a scopo di sicurezza, accertamento dell'idoneità a condurre veicoli a motore, revoca a titolo preventivo
    · 11/10/1999 · 17 citazioni Riassunto
  2. 2
    Revoca della licenza di condurre, recidiva
    · 25/02/2002 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • VB.2002.00169
    27/11/2002 · 3 citazioni de
  • 16/08/2001 · 2 citazioni de
  • VB.2002.00073
    24/09/1992 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.