Art. 9 OAC
Esame della vista
1 Il richiedente che non possiede ancora una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre valide deve sottoporsi a un controllo della vista prima di presentare una delle seguenti domande:
- a. domanda per il rilascio di una licenza per allievo conducente: 1. della categoria A, 2. della categoria B, 3. della sottocategoria A1, 4. della sottocategoria B1, 5. della categoria speciale F;
- b. domanda per il rilascio di una licenza di condurre: 1. della categoria speciale M, 2. della categoria speciale G.
1bis Il controllo della vista deve essere effettuato da un medico in possesso di un diploma federale o estero riconosciuto, un ottico diplomato o un optometrista BSc, tutti esercitanti in Svizzera.
2 Durante l’esame devono essere controllati l’acuità visiva, il campo visivo e la motilità oculare (diplopia).
3 L’esame della vista non deve risalire a più di 24 mesi prima della presentazione della domanda.
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Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Revoca a scopo di sicurezza, accertamento dell'idoneità a condurre veicoli a motore, revoca a titolo preventivo17 citazioni
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2Revoca della licenza di condurre, recidiva0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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VB.2002.001693 citazioni27/11/2002 · 3 citazioni de
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2 citazioni16/08/2001 · 2 citazioni de
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VB.2002.000732 citazioni24/09/1992 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.