Art. 22 LFo

Divieto di taglio raso

1 Sono vietati i tagli rasi e le forme di sfruttamento d’effetto equivalente.
2 I Cantoni possono accordare eccezioni per particolari misure selvicolturali.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Nozione qualitativa di foresta (superficie boschiva inferiore a 800 m2, rientranza ad angolo acuto nell'area boschiva)
    · 16/03/1998 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

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