Art. 22 LFo
Divieto di taglio raso
1 Sono vietati i tagli rasi e le forme di sfruttamento d’effetto equivalente.
2 I Cantoni possono accordare eccezioni per particolari misure selvicolturali.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Nozione qualitativa di foresta (superficie boschiva inferiore a 800 m2, rientranza ad angolo acuto nell'area boschiva)0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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