Art. 7 LFo
Rimboschimento compensativo
1 Ogni dissodamento va compensato nella medesima regione in natura e con essenze stanziali.
2 Invece del compenso in natura è possibile adottare provvedimenti equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio:
- a. nelle zone con superficie forestale in crescita;
- b. nelle altre zone, in casi eccezionali, per riguardo a terre coltive e a zone di pregio ecologico o paesistico particolare.
3 È possibile rinunciare al rimboschimento compensativo in caso di dissodamento:
- a. di estensioni boschive cresciute spontaneamente negli ultimi 30 anni, al fine di recuperare terreni agricoli;
- b. volto a garantire la protezione contro le piene e la rivitalizzazione delle acque;
- c. per conservare e valorizzare i biotopi secondo gli articoli 18a e 18b cpv. 1 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio.
4 Se nel corso dei 30 anni successivi il terreno agricolo recuperato secondo il cpv. 3 lett. a è destinato a un’altra utilizzazione, il rimboschimento compensativo deve essere effettuato a posteriori.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Approvazione dei piani per impianti ferroviari (Ferrovia 2000, nuova linea Mattstetten-Rothrist)1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni17/10/2019 · 3 citazioni de
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Kantonsstrasse Nr. 13, Wattwil/Ebnat-Kappel (Umfahrung Wattwil 2. Etappe); Einsprache gegen das Projekt und gegen die Zulässigkeit der Enteignung3 citazioni
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
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