Art. 7 LFo

Rimboschimento compensativo

1 Ogni dissodamento va compensato nella medesima regione in natura e con essenze stanziali.
2 Invece del compenso in natura è possibile adottare provvedimenti equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio:
  1. a. nelle zone con superficie forestale in crescita;
  2. b. nelle altre zone, in casi eccezionali, per riguardo a terre coltive e a zone di pregio ecologico o paesistico particolare.
3 È possibile rinunciare al rimboschimento compensativo in caso di dissodamento:
  1. a. di estensioni boschive cresciute spontaneamente negli ultimi 30 anni, al fine di recuperare terreni agricoli;
  2. b. volto a garantire la protezione contro le piene e la rivitalizzazione delle acque;
  3. c. per conservare e valorizzare i biotopi secondo gli articoli 18a e 18b cpv. 1 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio.
4 Se nel corso dei 30 anni successivi il terreno agricolo recuperato secondo il cpv. 3 lett. a è destinato a un’altra utilizzazione, il rimboschimento compensativo deve essere effettuato a posteriori.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Approvazione dei piani per impianti ferroviari (Ferrovia 2000, nuova linea Mattstetten-Rothrist)
    · 13/03/1998 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 17/10/2019 · 3 citazioni de
  • Kantonsstrasse Nr. 13, Wattwil/Ebnat-Kappel (Umfahrung Wattwil 2. Etappe); Einsprache gegen das Projekt und gegen die Zulässigkeit der Enteignung
    · 03/03/2016 · 3 citazioni de
  • 23/09/2021 · 2 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.