Fatti

Fatti:

Il Comune di Bischofszell (Aziende comunali tecniche) ha chiesto il 27 giugno 2016 un'autorizzazione edilizia per il rinnovamento completo degli impianti di captazione sui fondi n. 707 e 710 nella frazione di [U.] . Era prevista la rimozione dell'esistente camera di raccolta della fonte (ass. n. 712) sul fondo n. 710 e la sua sostituzione con una struttura prefabbricata in plastica con impianto UV, a circa 20 m a ovest, all'interno del bosco sul fondo n. 707. La demolizione dell'edificio ass. n. 712 non faceva parte della domanda di costruzione.

Il Consiglio comunale di Niederhelfenschwil ha autorizzato la domanda di costruzione il 26 gennaio 2017 e ha respinto l'opposizione del ricorrente (proprietario del fondo n. 710 e vicino diretto). Il Dipartimento delle costruzioni del Cantone di San Gallo ha respinto il ricorso il 24 giugno 2019. Il Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo (Sezione I) ha annullato il 13 agosto 2020, su ricorso, la regolamentazione delle indennità della decisione di ricorso, ma ha confermato la decisione nel merito.

Procedura dinanzi al Tribunale federale:

  • Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione precedente e il rigetto della domanda di costruzione, in via subordinata il rinvio.
  • Il Comune di Bischofszell ha chiesto il rigetto. Il Comune di Niederhelfenschwil ha rinunciato a esprimersi. Il Tribunale amministrativo ha chiesto il rigetto.
  • L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) non ha rilevato questioni fondamentali di diritto pianificatorio. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha riconosciuto la relativa ubicazione vincolata, ha ritenuto la nuova camera di raccolta della fonte una piccola costruzione non forestale senza obbligo di autorizzazione di dissodamento, ma ha ritenuto i lavori edili e di scavo soggetti ad autorizzazione nell'ambito di un dissodamento temporaneo.
  • Con ordinanza presidenziale del 23 ottobre 2020 è stata respinta la domanda di effetto sospensivo.

Punti controversi:

  • Rifiuto di un'udienza orale ovvero di un'audizione personale (art. 6 CEDU, art. 86 vCEC/SG)
  • Rifiuto di un sopralluogo (art. 29 cpv. 2 Cost., Art. 15 OPR/SG)
  • Mancata vidimazione del progetto edilizio
  • Ubicazione vincolata della camera di raccolta della fonte nel bosco (art. 24 LPT)
  • Qualificazione secondo il diritto forestale come piccola costruzione non forestale e obbligo di dissodamento per i lavori edili e di scavo (LFo, OFo)
  • Allacciamento del progetto edilizio

Diritto

Ammissibilità e potere d'esame: La decisione del Tribunale amministrativo è una decisione finale di ultima istanza cantonale in materia edilizia (art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2, art. 90 LTF). Il ricorrente è legittimato in quanto proprietario e vicino diretto nonché destinatario della decisione (art. 89 cpv. 1 LTF). La censura di violazione del diritto cantonale è ammissibile solo sotto il profilo del divieto di arbitrio (art. 9 Cost.). Il Tribunale federale esamina l'accertamento dei fatti solo sotto il profilo dell'arbitrio (art. 105, art. 97 cpv. 1 LTF).

Rinuncia a un'udienza orale e a un sopralluogo: Una pubblica udienza orale secondo l'art. 6 n. 1 CEDU non è obbligatoria se la causa può essere decisa sulla base degli atti e delle osservazioni scritte, se riguarda solo questioni giuridiche di scarsa portata o questioni tecniche complesse. Nel caso in esame si trattava di pure questioni giuridiche; un'impressione personale non era necessaria. L'art. 86 vCEC/SG non è pertinente, poiché non sono riconoscibili immissioni eccessive ai sensi dell'art. 684 CC e il ricorrente deve tollerare i lavori edili. Anche il sopralluogo poteva essere rifiutato in base a una valutazione anticipata delle prove: fotografie e piani bastavano, essendo controverse questioni giuridiche (ubicazione vincolata, obbligo di dissodamento, allacciamento). I difetti della planimetria non rendevano arbitraria la rinuncia. La mancata vidimazione non ha causato alcun pregiudizio giuridico riconoscibile, poiché il ricorrente ha potuto presentare opposizione.

Ubicazione vincolata (art. 24 lett. a LPT): Un impianto è a ubicazione vincolata quando, per ragioni tecniche o economico-aziendali, necessita di un'ubicazione al di fuori della zona edificabile. È sufficiente una relativa ubicazione vincolata quando motivi preponderanti fanno apparire nettamente preferibile un'ubicazione fuori zona edificabile (DTF 141 II 245, 136 II 214). La valutazione avviene secondo criteri oggettivi. L'istanza precedente e l'UFAM hanno convincentemente riconosciuto la relativa ubicazione vincolata: l'acqua di sorgente deve essere captata dove affiora; l'impianto UV deve agire prima della distribuzione dell'acqua; l'impianto esistente (1880-1890) non corrisponde più ai requisiti. La nuova camera sostituisce quella vecchia e non è prevista in aggiunta.

Qualificazione secondo il diritto forestale: I progetti edilizi che sottraggono in modo permanente o temporaneo il suolo forestale alla sua destinazione richiedono un'autorizzazione di dissodamento (Art. 4 OFo); i dissodamenti sono in linea di principio vietati (art. 5 cpv. 1 LFo). Le piccole costruzioni e impianti non forestali non sono considerati dissodamento secondo l'art. 4 lett. a OFo, ma richiedono un'autorizzazione eccezionale cantonale ai sensi dell'art. 16 LFo e un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT. La qualificazione avviene in base a portata e intensità dello sfruttamento del suolo forestale, con criterio rigoroso (DTF 139 II 134). La nuova camera di…