Art. 16 LFo

Utilizzazioni nocive

1 Sono vietate le utilizzazioni che, pur non essendo dissodamenti secondo l’articolo 4, intralciano o mettono in pericolo le funzioni o la gestione della foresta. I diritti inerenti a tali utilizzazioni vanno riscattati, se necessario mediante esproprio. I Cantoni emanano le disposizioni necessarie.
2 Per gravi motivi le autorità competenti possono autorizzare tali utilizzazioni, subordinandole a oneri e condizioni.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Obbligo di autorizzazione per prove di trivellazione nell'area boschiva
    · 15/03/2013 · 11 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 25/05/2000 · 6 citazioni de Riassunto
  • Bau- und Forstwesen
    · 07/12/2011 · 5 citazioni de
  • VB.2019.00633
    14/05/2020 · 3 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.