Art. 16 LFo
Utilizzazioni nocive
1 Sono vietate le utilizzazioni che, pur non essendo dissodamenti secondo l’articolo 4, intralciano o mettono in pericolo le funzioni o la gestione della foresta. I diritti inerenti a tali utilizzazioni vanno riscattati, se necessario mediante esproprio. I Cantoni emanano le disposizioni necessarie.
2 Per gravi motivi le autorità competenti possono autorizzare tali utilizzazioni, subordinandole a oneri e condizioni.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Obbligo di autorizzazione per prove di trivellazione nell'area boschiva11 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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6 citazioni
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Bau- und Forstwesen5 citazioni
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VB.2019.006333 citazioni14/05/2020 · 3 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.