Art. 1 LFo

Scopo

1 La presente legge ha lo scopo di:
  1. a. garantire la conservazione della foresta nella sua estensione e ripartizione geografica;
  2. b. proteggere la foresta come ambiente naturale di vita;
  3. c. garantire che la foresta possa svolgere le sue funzioni, in particolare protettive, sociali ed economiche (funzioni della foresta);
  4. d. promuovere e tutelare l’economia forestale.
2 Deve inoltre contribuire a proteggere la vita umana e beni materiali considerevoli da valanghe, scoscendimenti, erosione e cadute di pietre (catastrofi naturali).

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Accertamento del carattere forestale
    · 13/03/1996 · 26 citazioni Riassunto
  2. 2
    Nozione di foresta -- art. 2 Disp. trans
    · 04/06/1999 · 19 citazioni Riassunto
  3. 3
    Delimitazione tra ricorso di diritto amministrativo e ricorso di diritto pubblico. 1. Rimedi di diritto contro la ripartizione delle spese della procedura cantonale (consid. 1b)
    · 19/06/1996 · 19 citazioni Riassunto
  4. 4
    Nozione qualitativa di foresta (superficie boschiva inferiore a 800 m2, rientranza ad angolo acuto nell'area boschiva)
    · 16/03/1998 · 14 citazioni Riassunto
  5. 5
    Obbligo di autorizzazione per prove di trivellazione nell'area boschiva
    · 15/03/2013 · 6 citazioni Riassunto
  6. 6
    Approvazione dei piani per impianti ferroviari (Ferrovia 2000, nuova linea Mattstetten-Rothrist)
    · 13/03/1998 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.