Art. 1 LFo
Scopo
1 La presente legge ha lo scopo di:
- a. garantire la conservazione della foresta nella sua estensione e ripartizione geografica;
- b. proteggere la foresta come ambiente naturale di vita;
- c. garantire che la foresta possa svolgere le sue funzioni, in particolare protettive, sociali ed economiche (funzioni della foresta);
- d. promuovere e tutelare l’economia forestale.
2 Deve inoltre contribuire a proteggere la vita umana e beni materiali considerevoli da valanghe, scoscendimenti, erosione e cadute di pietre (catastrofi naturali).
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Accertamento del carattere forestale26 citazioni
-
2Nozione di foresta -- art. 2 Disp. trans19 citazioni
-
3Delimitazione tra ricorso di diritto amministrativo e ricorso di diritto pubblico. 1. Rimedi di diritto contro la ripartizione delle spese della procedura cantonale (consid. 1b)19 citazioni
-
4Nozione qualitativa di foresta (superficie boschiva inferiore a 800 m2, rientranza ad angolo acuto nell'area boschiva)14 citazioni
-
5Obbligo di autorizzazione per prove di trivellazione nell'area boschiva6 citazioni
-
6Approvazione dei piani per impianti ferroviari (Ferrovia 2000, nuova linea Mattstetten-Rothrist)1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
12 citazioni19/08/2003 · 12 citazioni de
-
9 citazioni
-
8 citazioni29/10/2008 · 8 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.