Art. 1 OPPA
Impieghi ammessi
1 I fondi della previdenza professionale possono essere impiegati per:
- a. l’acquisto e la costruzione di proprietà d’abitazioni;
- b. l’acquisizione di partecipazioni a proprietà di abitazioni;
- c. la restituzione di prestiti ipotecari.
2 La persona assicurata può utilizzare i fondi della previdenza professionale contemporaneamente per un solo oggetto.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
10 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Staatssteuer 2011 (Verfahren 2C_248/2015) direkte Bundessteuer 2011 (Verfahren 2C_249/2015)0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.