Art. 1 OPPA

Impieghi ammessi

1 I fondi della previdenza professionale possono essere impiegati per:
  1. a. l’acquisto e la costruzione di proprietà d’abitazioni;
  2. b. l’acquisizione di partecipazioni a proprietà di abitazioni;
  3. c. la restituzione di prestiti ipotecari.
2 La persona assicurata può utilizzare i fondi della previdenza professionale contemporaneamente per un solo oggetto.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 24/11/2009 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.