Art. 6 OPPA
Pagamento
1 L’istituto di previdenza versa l’importo del prelievo anticipato entro sei mesi dal momento in cui l’assicurato ha fatto valere la sua pretesa.
2 L’istituto di previdenza versa l’importo del prelievo anticipato, dietro presentazione dei documenti corrispondenti e d’intesa con l’assicurato, direttamente al venditore, al costruttore, al mutuante o agli aventi diritto secondo l’articolo 1 cpv. 1 lett. b.
3 Il cpv. 2 è applicabile per analogia al pagamento a seguito della realizzazione del pegno costituito sulla prestazione di libero passaggio.
4 Se, per motivi di liquidità, il pagamento non è possibile o non può essere ragionevolmente preteso entro sei mesi, l’istituto di previdenza stabilisce un ordine di priorità che dev’essere reso noto all’autorità di vigilanza.
5 e 6 …
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Prelievo anticipato di averi previdenziali per l'acquisto in proprietà di un'abitazione0 citazioni
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2Art. 22 cpv. 2 LFLP: Divisione delle prestazioni di uscita in caso di divorzio0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Previdenza professionale1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.