Fatti

Con sentenza del Tribunale superiore del Cantone di Turgovia del 22 giugno 2004, il matrimonio tra I. e C. è stato sciolto. Il Tribunale superiore ha stabilito il coefficiente di divisione per le prestazioni di uscita della previdenza professionale. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Turgovia doveva quindi procedere alla divisione delle prestazioni di uscita. I. ha presentato un ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del Tribunale amministrativo.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che il coefficiente di divisione stabilito dal tribunale del divorzio è vincolante per il tribunale della previdenza professionale. Il prelievo anticipato di I. per l'acquisto della proprietà abitativa, pari a Fr. 50'000.-, deve quindi essere diviso a metà, anche se una parte di esso è stata utilizzata per altri scopi. Allo stesso modo, i mezzi liberi versati durante il matrimonio dalla liquidazione dell'istituto di previdenza del suo precedente datore di lavoro devono essere interamente sottoposti alla divisione, in quanto tali mezzi sono stati calcolati non in base alla durata dei contributi, ma in base all'intero importo della prestazione di libero passaggio.

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