Art. 64 LCAP

Pigioni di abitazioni il cui prezzo è stato precedentemente ridotto

1 Le autorità competenti in materia di sussidi possono, su domanda, autorizzare i proprietari di abitazioni, il cui prezzo è stato ridotto in virtù di precedenti disposizioni a procedere a una adeguata perequazione delle pigioni di abitazioni costruite in periodi successivi. Complessivamente non ne deve risultare alcun utile suppletivo per i proprietari.
2 I proprietari di abitazioni il cui prezzo è stato ridotto in virtù di disposizioni precedenti possono essere autorizzati dalle autorità che hanno concesso i sussidi a procedere a aumenti limitati delle pigioni, al fine di costituire un capitale. Tali fondi suppletivi devono essere esclusivamente impiegati per il finanziamento di nuove abitazioni a prezzo ridotto o per il rinnovo di abitazioni. Il Consiglio federale disciplina i particolari concernenti la destinazione di questi fondi.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Promovimento della costruzione d'abitazioni e dell'accesso alla loro proprietà; competenza; vigilanza sulle pigioni
    · 03/12/2002 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.