Art. 22a LArm

Esportazione e transito, mediazione e commercio

1 L’esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all’estero e il commercio all’estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla:
  1. a. legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa;
  2. b. legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è contemplato anche dalla legislazione sul materiale bellico.
2 Sono fatti salvi gli articoli 22b, 23, 25a e 25b.

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Versuchte Widerhandlung gegen das Güterkontrollgesetz; nulla poena sine lege; Verbotsirrtum
    · 27/09/2016 · 1 citazioni de Riassunto
  • 01/04/2016 · 1 citazioni de

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