Fatti

Il ricorrente [X.] il 3 maggio 2014 è volato dall'aeroporto di Zurigo Kloten a Manila (Filippine) con scalo a Dubai. Durante i controlli di sicurezza all'aeroporto di Zurigo Kloten sono state sequestrate due armi soft-air di circa 70 cm di lunghezza, modello M 306, nel suo bagaglio registrato. [X.] voleva portare queste armi, che aveva acquistato secondo le sue dichiarazioni in un mercatino delle pulci in Belgio, come regalo per i suoi figli a Manila. Al suo ritorno in Svizzera, il 20 maggio 2014 si è presentato al posto di polizia dell'aeroporto affermando che gli oggetti sequestrati erano giocattoli per bambini. Con decreto penale dell'Ufficio federale di giustizia del 23 novembre 2015, [X.] è stato condannato per tentativo di infrazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a della Legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a scopi civili e militari e di particolari beni militari (Legge sul controllo dei beni, LBDi) in combinato disposto con l'art. 3 dell'Ordinanza sul controllo dei beni (OBDI) e l'art. 22 cpv. 1 CP a una pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere di CHF 200.-- con la condizionale per un periodo di prova di due anni, e a una multa di CHF 200.-- o, in caso di mancato pagamento colpevole, a una pena detentiva sostitutiva di 2 giorni.

Legge

Il Tribunale federale constata che l'art. 22a cpv. 1 lett. b della Legge sulle armi (LArm) sottopone l'esportazione di armi ai sensi della Legge sulle armi, tra cui rientrano anche le armi soft-air ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. g LArm, alla legislazione sul controllo dei beni. Sebbene le armi soft-air non siano né beni a duplice uso né particolari beni militari ai sensi dell'art. 2 LBDi e dell'art. 1 cpv. 1 OBDI, la loro esportazione in uno Stato non Schengen rientra nella legislazione sul controllo dei beni in virtù dell'art. 22a cpv. 1 lett. b LArm. Pertanto, per…