Art. 4 LArm
Definizioni
1 Per armi s’intendono:
- a. dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco);
- b. dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone;
- c. coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica;
- d. dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde;
- e. dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute;
- f. armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un’energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere;
- g. imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere.
2 Per accessori di armi s’intendono:
- a. silenziatori e loro parti costruite appositamente;
- b. laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente;
- c. lanciagranate costruiti come parte supplementare di un’arma da fuoco.
2bis Per caricatori ad alta capacità di colpi s’intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità:
- a. nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce;
- b. nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.
2ter Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell’allegato.
3 Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi.
4 Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del cpv. 1 lett. b e le fionde che sono considerati armi.
5 Per munizione s’intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un’arma da fuoco è trasferita a un proiettile.
6 Per oggetti pericolosi s’intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell’esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Divieto del porto d'armi, oggetto concepito per ferire13 citazioni
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2Acquisto di armi di allenamento con proiettili di vernice colorata (marcatore FX) senza permesso d'acquisto di armi3 citazioni
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3Tentativo di messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi2 citazioni
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4DTF 72_II_1241 citazioni01/01/1946 · 1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Widerhandlung gegen das Waffengesetz; Willkür etc.11 citazioni
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8 citazioni
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ein Geschoss abzugeben, sowie der Umstand, dass dieses Geschoss durch eine Treibladung ausgestossen wird (vgl. Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, Zürich 1999, S. 187 ff. und 194 f.). Als Munition gilt Schiessmaterial mit einer Treibladung, deren Energie durch Zündung in einer Hand- oder einer Faustfeuerwaffe auf ein Geschoss übertragen wird (Art. 4 Abs. 4 WG).8 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.