Fatti

X. è stato sottoposto a un controllo di polizia il 18 gennaio 2002 in un parco a Zurigo mentre stava impartendo lezioni di arti marziali a due studenti. Durante il controllo, oltre a diversi coltelli, è stato trovato anche un oggetto in plastica dura (una sorta di "manganello") che X. apparentemente portava con sé in una borsa sportiva.

Con sentenza dell'11 settembre 2002, il giudice monocratico in materia penale presso il Tribunale distrettuale di Zurigo ha dichiarato X. colpevole di porto illegale di armi (porto di un manganello) ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 1 lett. c e l'art. 4 cpv. 1 lett. d della Legge sulle armi, e lo ha condannato a una multa di 200 franchi, condizionalmente cancellabile dal casellario giudiziale dopo un periodo di prova di un anno.

Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha confermato la sentenza impugnata il 18 novembre 2002 per quanto riguarda la colpevolezza e la pena.

X. ha presentato un ricorso di nullità federale chiedendo l'annullamento della sentenza del Tribunale superiore per quanto riguarda la condanna per il porto di un manganello.

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito che l'oggetto in questione in plastica dura è oggettivamente destinato a ferire le persone e pertanto deve essere qualificato come arma ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. d della Legge sulle armi. Ciò che conta è l'obiettiva destinazione d'uso dell'oggetto, non elementi soggettivi come l'intenzione del produttore o la convinzione del ricorrente.

L'oggetto può essere impugnato in modo tale che la traversa superiore si trovi nel palmo della mano, mentre l'altra estremità con la punta…