Art. 5 LArm

Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi

1 Sono vietati l’alienazione, l’acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l’introduzione sul territorio svizzero e il possesso di:
  1. a. armi da fuoco per il tiro a raffica e ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente;
  2. b. armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali, eccettuate le armi da fuoco di ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell’Amministrazione militare dal loro possessore e le parti essenziali che servono a mantenere il loro funzionamento;
  3. c. armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, ossia: 1. armi da fuoco corte dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi, 2. armi da fuoco portatili dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi;
  4. d. armi da fuoco portatili semiautomatiche che, senza perdere la loro funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm grazie a un calcio pieghevole o telescopico o senza alcun ausilio;
  5. e. armi da fuoco che simulano oggetti d’uso corrente, nonché loro parti essenziali;
  6. f. lanciagranate secondo l’articolo 4 cpv. 2 lett. c.
2 Sono vietati l’alienazione, l’acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l’introduzione sul territorio svizzero di:
  1. a. coltelli e pugnali secondo l’articolo 4 cpv. 1 lett. c;
  2. b. dispositivi contundenti e da lancio secondo l’articolo 4 cpv. 1 lett. d, ad eccezione dei bastoni da combattimento;
  3. c. dispositivi che producono un elettrochoc secondo l’articolo 4 cpv. 1 lett. e;
  4. d. accessori di armi.
3 È vietato sparare con:
  1. a. armi da fuoco per il tiro a raffica;
  2. b. ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente.
4 È vietato sparare con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori delle manifestazioni di tiro ufficialmente autorizzate e al di fuori delle piazze di tiro.
5 È consentito sparare con armi da fuoco in luoghi non accessibili al pubblico e messi debitamente in sicurezza nonché nell’ambito del tiro venatorio.
6 I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai divieti di cui ai capoversi 1–4.
7 L’Ufficio centrale (art. 31c) può autorizzare eccezioni al divieto d’introduzione sul territorio svizzero.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Possesso illegale di armi e accessori di armi; violazione dell'obbligo di notifica; porto non autorizzato di armi; art. 4 segg., 27 cpv. 1, art. 33 cpv. 1 lett. a, art. 34 cpv. 1 lett. i, art. 42 cpv. 5-7 LArm
    · 08/04/2015 · 11 citazioni Riassunto
  2. 2
    Obbligo d'indennizzo in caso di confisca di armi o di parti di armi
    · 30/04/2009 · 3 citazioni Riassunto
  3. 3
    Divieto del porto d'armi, oggetto concepito per ferire
    · 10/09/2003 · 3 citazioni Riassunto
  4. 4
    Acquisto di armi di allenamento con proiettili di vernice colorata (marcatore FX) senza permesso d'acquisto di armi
    · 22/06/2017 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Versuchtes Tragen einer Waffe ohne Bewilligung, versuchte Einfuhr einer Waffe ohne Bewilligung etc., reformatio in peius, in dubio pro reo etc.
    · 01/12/2021 · 5 citazioni de Riassunto
  • 12/10/2020 · 5 citazioni de Riassunto
  • 13/11/2023 · 3 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.