Art. 5 LArm
Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi
1 Sono vietati l’alienazione, l’acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l’introduzione sul territorio svizzero e il possesso di:
- a. armi da fuoco per il tiro a raffica e ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente;
- b. armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali, eccettuate le armi da fuoco di ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell’Amministrazione militare dal loro possessore e le parti essenziali che servono a mantenere il loro funzionamento;
- c. armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, ossia: 1. armi da fuoco corte dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi, 2. armi da fuoco portatili dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi;
- d. armi da fuoco portatili semiautomatiche che, senza perdere la loro funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm grazie a un calcio pieghevole o telescopico o senza alcun ausilio;
- e. armi da fuoco che simulano oggetti d’uso corrente, nonché loro parti essenziali;
- f. lanciagranate secondo l’articolo 4 cpv. 2 lett. c.
2 Sono vietati l’alienazione, l’acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l’introduzione sul territorio svizzero di:
- a. coltelli e pugnali secondo l’articolo 4 cpv. 1 lett. c;
- b. dispositivi contundenti e da lancio secondo l’articolo 4 cpv. 1 lett. d, ad eccezione dei bastoni da combattimento;
- c. dispositivi che producono un elettrochoc secondo l’articolo 4 cpv. 1 lett. e;
- d. accessori di armi.
3 È vietato sparare con:
- a. armi da fuoco per il tiro a raffica;
- b. ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente.
4 È vietato sparare con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori delle manifestazioni di tiro ufficialmente autorizzate e al di fuori delle piazze di tiro.
5 È consentito sparare con armi da fuoco in luoghi non accessibili al pubblico e messi debitamente in sicurezza nonché nell’ambito del tiro venatorio.
6 I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai divieti di cui ai capoversi 1–4.
7 L’Ufficio centrale (art. 31c) può autorizzare eccezioni al divieto d’introduzione sul territorio svizzero.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Possesso illegale di armi e accessori di armi; violazione dell'obbligo di notifica; porto non autorizzato di armi; art. 4 segg., 27 cpv. 1, art. 33 cpv. 1 lett. a, art. 34 cpv. 1 lett. i, art. 42 cpv. 5-7 LArm11 citazioni
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2Obbligo d'indennizzo in caso di confisca di armi o di parti di armi3 citazioni
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3Divieto del porto d'armi, oggetto concepito per ferire3 citazioni
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4Acquisto di armi di allenamento con proiettili di vernice colorata (marcatore FX) senza permesso d'acquisto di armi1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Versuchtes Tragen einer Waffe ohne Bewilligung, versuchte Einfuhr einer Waffe ohne Bewilligung etc., reformatio in peius, in dubio pro reo etc.5 citazioni
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5 citazioni
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3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.