Art. 25b LArm

Esportazione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri

1 Chi, nel traffico passeggeri, intende esportare temporaneamente armi da fuoco e le relative munizioni verso uno Stato Schengen deve chiedere alla competente autorità del Cantone di domicilio una carta europea d’arma da fuoco.
2 La carta europea d’arma da fuoco è rilasciata per le armi che il richiedente può rendere credibile di essere legittimato a possedere. La carta europea d’arma da fuoco è valida cinque anni al massimo e la validità può essere prolungata di volta in volta di due anni.

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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