Art. 22 LTEO
Organizzazione
1 La tassa è riscossa dai Cantoni, sotto la vigilanza della Confederazione.
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3 Ogni Cantone istituisce un’autorità di ricorso indipendente dall’amministrazione. Esso può prevedere un’autorità di ricorso di seconda istanza. Come autorità cantonale di ultima istanza designa un tribunale superiore.
4 L’organizzazione e la gestione delle autorità cantonali sono disciplinate dal diritto cantonale, riservato il diritto federale. Qualora un Cantone non possa prendere tempestivamente le disposizioni indispensabili, il Consiglio federale emana provvisoriamente le ordinanze necessarie.
5 Più Cantoni possono convenire di riscuotere la tassa in comune. Essi disciplinano la procedura e l’organizzazione della riscossione della tassa nonché la composizione della commissione di ricorso. In mancanza di un simile disciplinamento, è applicabile la procedura del Cantone competente ai sensi dell’articolo 23.
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Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Wehrpflichtersatzabgabe 20188 citazioni
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VB.2022.007674 citazioni15/03/2023 · 4 citazioni de
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VB.2023.001132 citazioni25/04/2023 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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