Fatti
Parti: Amministrazione federale delle contribuzioni (ricorrente) contro [A.] (opponente).
Fatti: [A.] , nato nel 1986, è cittadino svizzero e risiede a [U.] /SG. È stato naturalizzato nel 2011 e, a causa della sua età, non era più reclutabile per il servizio militare, ma era soggetto al pagamento del contributo sostitutivo del servizio militare. Ha effettuato tale pagamento dal 2012 al 2016. Per l'anno 2018, a seguito di nuove disposizioni legislative, gli è stato addebitato un contributo sostitutivo del servizio militare di Fr. 1'404.--. [A.] ha presentato un reclamo, che è stato respinto. Il ricorso contro questa decisione è stato accolto dalla Commissione di ricorso amministrativo del Cantone di San Gallo, che ha rilevato una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. e un effetto retroattivo inammissibile della modifica legislativa.
Procedura: L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale, che doveva decidere sulla ammissibilità del ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato inizialmente l'ammissibilità del ricorso. Secondo l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTEO, il ricorso contro le decisioni delle ultime istanze cantonali è ammissibile, a meno che il ricorso al Tribunale amministrativo federale non sia ammissibile. Dopo la modifica della LTEO del 16 marzo 2018, il ricorso presso il Tribunale federale può essere presentato solo in base alla legge sul Tribunale federale contro la decisione dell'ultima istanza cantonale. Tuttavia, l'AFC aveva presentato ricorso presso il Tribunale federale prima di esaurire il grado di ricorso cantonale, il che è inammissibile secondo il nuovo diritto.
Il Tribunale federale ha rilevato che l'AFC, in qualità di autorità di vigilanza nel campo del contributo sostitutivo del servizio militare, deve essere ben…