Art. 12 OTEO
Compiti e attribuzioni dell’autorità di vigilanza
1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni assicura l’applicazione uniforme delle prescrizioni federali; emana le istruzioni generali necessarie; determina la forma e il contenuto dei moduli e dei registri da usarsi e approva i programmi informatici delle autorità della tassa.
2 Essa ha in particolare la facoltà di:
- a. ordinare, nel caso singolo, misure d’inchiesta e di far uso dei poteri d’inchiesta di un’autorità di tassazione;
- b. proporre ricorso davanti al Tribunale federale, come pure presentare domande di revisione e di rettificazione.
3 I dati personali e gli impianti utilizzati per elaborarli, come i supporti di dati, i programmi informatici e la relativa documentazione vanno protetti da qualsiasi trattamento, modificazione o distruzione non autorizzata, nonché da qualsiasi trafugamento. L’Amministrazione federale delle contribuzioni può emanare istruzioni sulle esigenze in materia di sicurezza dei dati e provvede alla coordinazione secondo le raccomandazioni dell’Ufficio federale dell’informatica. Essa consulta dapprima i Cantoni. Per i controlli, il cpv. 2 lett. a si applica per analogia.
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Wehrpflichtersatzabgabe, Ersatzjahre 2018 bis 20200 citazioni
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Wehrpflichtersatzabgabe 20180 citazioni
Ultime sentenze del TF
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