Art. 1 OTEO
Esenzione dalla tassa a causa di una notevole menomazione
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2 Per essere esentato dalla tassa secondo l’articolo 4 cpv. 1 lett. abis LTEO colui che riscuote una rendita o un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria deve avere lo stesso grado minimo d’invalidità o di grande invalidità determinante per il versamento di una rendita o di un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione federale invalidità.
3 L’esenzione dalla tassa nel caso di inabili al servizio secondo l’articolo 4 cpv. 1 lett. ater LTEO è chiarito secondo le istruzioni amministrative dell’assicurazione federale per l’invalidità applicabili al versamento di assegni per grandi invalidi da parte delle istanze cantonali AI.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Tassa d'esenzione dal servizio militare; esenzione a causa di notevole menomazione fisica o mentale0 citazioni
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