Art. 15 LUFI
1 Nell’interesse di una migliore utilizzazione delle forze idriche e della navigazione, la Confederazione può ordinare, sentiti i Cantoni interessati, lavori di regolarizzazione del livello e del deflusso dei laghi, nonché la creazione di bacini d’accumulazione. Qualora la occupazione del suolo alterasse in modo rilevante e sproporzionato le condizioni di residenza o i mezzi d’esistenza della popolazione di un Cantone, è necessario il consenso del Cantone.
2 Sull’esecuzione di tali opere e la ripartizione delle spese fra la Confederazione e i Cantoni decide l’Assemblea federale.
3 Se vi sono interessati più Cantoni, la quota di ciascuno di essi vien determinata in proporzione del suo interesse.
4 I Comuni, le corporazioni e i privati interessati possono dalla autorità cantonale competente esser chiamati a concorrere nelle spese di queste opere, in ragione dei vantaggi che derivano loro dalla esecuzione delle medesime. ...
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Konzession; Heimfallrecht0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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