Art. 2 LUFI
1 Il diritto cantonale stabilisce a quale comunità (Cantone, distretto, Comune o corporazione) spetta il diritto di disporre della forza dei corsi d’acqua pubblici.
2 Le disposizioni del vigente diritto cantonale che attribuiscono ai rivieraschi il diritto di disporre della forza di corsi d’acqua pubblici, restano in vigore finché non siano abrogate dai Cantoni.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rimozione di vegetazione ripuale (art. 22 cpv. 2 LPN)3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni10/12/2012 · 1 citazioni de
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1 citazioni08/06/2004 · 1 citazioni de
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1 citazioni24/03/2003 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.