Art. 43 LUFI
1 Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell’atto di concessione, il diritto all’utilizzazione del corso d’acqua.
2 Il diritto d’utilizzazione, una volta concesso, può esser revocato o ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità.
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Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Aumento fino all'aliquota massima prevista dal diritto federale del canone idrico fissato nell'atto di concessione14 citazioni
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2Estinzione di una concessione di diritti d'acqua rilasciata nel 19o secolo senza limiti di durata, diritto acquisito ad una concessione perpetua? In base all'attuale diritto, le concessioni di diritti d'acqua devono ess…7 citazioni
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3DTF 49_I_5556 citazioni16/12/1923 · 6 citazioni
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4Rinnovo e risanamento di una centrale idroelettrica esistente che beneficia di un diritto d'acqua immemorabile (art. 31 segg. e 80 LPAc; art. 43, 54 lett. e e 58 LUFI)3 citazioni
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5Le riviste disposizioni relative alla concessione dell'uso privativo secondo il diritto d'uso delle acque del Canton Uri, in particolare relative alla situazione di concorrenza al momento del rilascio della concessione,…2 citazioni
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6Pretese per risarcimento di danni a motivo del pregiudizio causato a un diritto d'acqua da lavori pubblici (impianti di depurazione delle acque)1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni
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Forderung aus Konzessionsverträgen (Wasserrechtskonzessionen)2 citazioni
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Wasserkraftnutzung (Restwassersanierung)1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.