Art. 28 LPSt

Uso illecito di segni pubblici

1 È punito con una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente:
  1. a. appone su oggetti segni pubblici della Svizzera o esteri protetti dalla presente legge o segni che possono essere confusi con essi, oppure vende, offre in vendita, importa, esporta o fa transitare oppure immette in commercio in altro modo oggetti così contrassegnati;
  2. b. usa segni di cui alla lett. a su insegne commerciali, annunci, prospetti, carte commerciali, pagine Internet o simili;
  3. c. usa segni di cui alla lett. a per fornire servizi o per far loro pubblicità;
  4. d. usa una designazione ufficiale o una designazione che può essere confusa con essa;
  5. e. usa un segno figurativo o verbale svizzero o estero.
2 Se agisce per mestiere, l’autore del reato è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. ...
3 È fatto salvo l’articolo 64 LPM .

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

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