Art. 5 ORUAM

Protezione delle specie

1 Nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni generali:
  1. a. la caccia è vietata;
  2. b. gli animali non devono essere disturbati, braccati o attirati fuori della zona; bbis. il foraggiamento degli animali selvatici e la posa di lecche saline sono vietati. I Cantoni possono accordare deroghe nelle zone residenziali;
  3. c. i cani devono essere condotti al guinzaglio; ne sono esclusi i cani d’utilità impiegati nell’agricoltura;
  4. d. è vietato portare seco o conservare armi e trappole. I Cantoni possono autorizzare eccezioni per persone che abitano all’interno della zona. Le persone autorizzate a cacciare o obbligate al servizio militare hanno il diritto, rispettivamente durante la caccia o per adempiere gli obblighi militari (servizio, tiro e ispezione obbligatori), di attraversare la zona lungo sentieri o strade muniti di armi scariche;
  5. e. gli esercizi militari con munizioni di guerra o d’esercizio come pure il decollo e l’atterraggio di aeromobili militari per scopi d’istruzione e addestramento sono vietati. Sono fatte salve l’utilizzazione vincolata da contratto di speciali poligoni di tiro e impianti militari nonché le regolamentazioni derogatorie per gli aeromobili militari stabilite dalle Forze aeree d’intesa con l’UFAM ;
  6. f. sono vietati il decollo e l’atterraggio di aeromobili civili con occupanti, eccetto nell’ambito dell’esercizio di aerodromi esistenti e fatte salve le disposizioni degli articoli 19 cpv. 3 lett. a, nonché 28 cpv. 1 dell’ordinanza del 14 maggio 2014 sugli atterraggi esterni; fbis. la circolazione di aeromobili civili senza occupanti è vietata; sono fatti salvi gli interventi di polizia e gli interventi per il salvataggio di persone; i Cantoni possono inoltre autorizzare eccezioni per: 1. la ricerca scientifica, 2. programmi di monitoraggio degli effettivi di animali e dei biotopi, 3. ispezioni di infrastrutture, 4. fotografie e video realizzati nell’ambito di una manifestazione autorizzata secondo il cpv. 2, nonché per fotografie e video di interesse pubblico, 5. il salvataggio di cuccioli di capriolo;
  7. g. la pratica del kitesurf o l’impiego di attrezzature analoghe come pure la pratica del modellismo navale sono vietati;
  8. h. i Cantoni possono autorizzare misure speciali di promozione e protezione del patrimonio ittico (misure di gestione alieutica), nella misura in cui ciò non comprometta l’obiettivo delle riserve d’uccelli acquatici e migratori.
2 L’organizzazione di gare sportive o altre manifestazioni collettive è ammessa soltanto se non compromette lo scopo della protezione. Gli organizzatori necessitano di un’autorizzazione cantonale.
3 Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all’articolo 2 cpv. 2, nonché i provvedimenti di cui agli articoli 8−10 e 12.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Pianificazione della protezione delle rive del Wohlensee; ponderazione globale degli interessi
    · 12/11/2018 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Uferschutzplanung Seegarten Hilterfingen
    · 01/05/2014 · 3 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.