Art. 5 ORUAM
Protezione delle specie
1 Nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni generali:
- a. la caccia è vietata;
- b. gli animali non devono essere disturbati, braccati o attirati fuori della zona; bbis. il foraggiamento degli animali selvatici e la posa di lecche saline sono vietati. I Cantoni possono accordare deroghe nelle zone residenziali;
- c. i cani devono essere condotti al guinzaglio; ne sono esclusi i cani d’utilità impiegati nell’agricoltura;
- d. è vietato portare seco o conservare armi e trappole. I Cantoni possono autorizzare eccezioni per persone che abitano all’interno della zona. Le persone autorizzate a cacciare o obbligate al servizio militare hanno il diritto, rispettivamente durante la caccia o per adempiere gli obblighi militari (servizio, tiro e ispezione obbligatori), di attraversare la zona lungo sentieri o strade muniti di armi scariche;
- e. gli esercizi militari con munizioni di guerra o d’esercizio come pure il decollo e l’atterraggio di aeromobili militari per scopi d’istruzione e addestramento sono vietati. Sono fatte salve l’utilizzazione vincolata da contratto di speciali poligoni di tiro e impianti militari nonché le regolamentazioni derogatorie per gli aeromobili militari stabilite dalle Forze aeree d’intesa con l’UFAM ;
- f. sono vietati il decollo e l’atterraggio di aeromobili civili con occupanti, eccetto nell’ambito dell’esercizio di aerodromi esistenti e fatte salve le disposizioni degli articoli 19 cpv. 3 lett. a, nonché 28 cpv. 1 dell’ordinanza del 14 maggio 2014 sugli atterraggi esterni; fbis. la circolazione di aeromobili civili senza occupanti è vietata; sono fatti salvi gli interventi di polizia e gli interventi per il salvataggio di persone; i Cantoni possono inoltre autorizzare eccezioni per: 1. la ricerca scientifica, 2. programmi di monitoraggio degli effettivi di animali e dei biotopi, 3. ispezioni di infrastrutture, 4. fotografie e video realizzati nell’ambito di una manifestazione autorizzata secondo il cpv. 2, nonché per fotografie e video di interesse pubblico, 5. il salvataggio di cuccioli di capriolo;
- g. la pratica del kitesurf o l’impiego di attrezzature analoghe come pure la pratica del modellismo navale sono vietati;
- h. i Cantoni possono autorizzare misure speciali di promozione e protezione del patrimonio ittico (misure di gestione alieutica), nella misura in cui ciò non comprometta l’obiettivo delle riserve d’uccelli acquatici e migratori.
2 L’organizzazione di gare sportive o altre manifestazioni collettive è ammessa soltanto se non compromette lo scopo della protezione. Gli organizzatori necessitano di un’autorizzazione cantonale.
3 Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all’articolo 2 cpv. 2, nonché i provvedimenti di cui agli articoli 8−10 e 12.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Pianificazione della protezione delle rive del Wohlensee; ponderazione globale degli interessi0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Uferschutzplanung Seegarten Hilterfingen3 citazioni
Ultime sentenze del TF
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