Art. 6 ORUAM
Protezione dei biotopi
1 Nell’adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché sia tenuto conto degli obiettivi della protezione delle riserve di uccelli acquatici e migratori. Se, nel caso concreto, vi sono altri interessi, la decisione è presa ponderando i diversi interessi in causa.
1bis Se l’esecuzione compete ad autorità federali diverse dall’UFAM, la collaborazione di quest’ultimo è retta dagli articoli 62a e 62b della legge federale del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
2 Le riserve di uccelli acquatici e migratori devono essere prese in considerazione durante l’elaborazione dei piani direttori e dei piani di utilizzazione.
3 Sono fatte salve le disposizioni più severe o di altro tenore per la protezione dei biotopi di cui all’articolo 2 cpv. 2 della presente ordinanza o agli articoli 18 e seguenti della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Pianificazione della protezione delle rive del Wohlensee; ponderazione globale degli interessi0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Uferschutzplanung Seegarten Hilterfingen3 citazioni
-
0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.