Art. 74 LD
Interessi
1 Se l’obbligazione doganale non viene pagata entro il termine stabilito, a partire dall’esigibilità è riscosso un interesse di mora.
2 L’interesse di mora non è dovuto:
- a. nei casi particolari previsti dal Consiglio federale;
- b. fintanto che l’obbligazione doganale è garantita mediante deposito in contanti.
3 A contare dal momento del pagamento, l’UDSC corrisponde gli interessi sugli importi indebitamente riscossi o indebitamente non restituiti.
4 Il DFF stabilisce i saggi d’interesse.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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122 citazioni
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211 citazioni
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3Portata della trasmissione di casi a un'autorità cantonale, da parte del Ministero pubblico della Confederazione o dell'amministrazione (consid. 1)2 citazioni
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4Riunione di più infrazioni doganali in un'entità sotto il profilo della prescrizione; carattere abituale delle infrazioni1 citazioni
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5Art. 74 num. 11 e 100 cpv. 1 LD1 citazioni
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6Condono del dazio a norma dell'art. 127 cp. 1 num. 3LD1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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9 citazioni
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7 citazioni
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6 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.