Art. 111 CPC

Liquidazione delle spese giudiziarie

1 Le spese processuali sono compensate con gli anticipi prestati dalle parti nei casi in cui la parte che ha prestato un anticipo è condannata a pagare le spese. Negli altri casi, l’anticipo è rimborsato. L’importo che non fosse coperto dagli anticipi è a carico della parte condannata a pagare le spese.
2 La parte condannata a pagare le spese deve pagare all’altra le ripetibili assegnate dal giudice.
3 Sono fatte salve le disposizioni sul gratuito patrocinio.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Rigetto definitivo dell'opposizione, nullità di una sentenza
    · 29/09/2003 · 12 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 06/12/2023 · 15 citazioni de
  • OG.2021.00067
    18/02/2022 · 7 citazioni de
  • Anticipo delle spese processuali
    · 06/08/2014 · 7 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.