Art. 111 CPC
Liquidazione delle spese giudiziarie
1 Le spese processuali sono compensate con gli anticipi prestati dalle parti nei casi in cui la parte che ha prestato un anticipo è condannata a pagare le spese. Negli altri casi, l’anticipo è rimborsato. L’importo che non fosse coperto dagli anticipi è a carico della parte condannata a pagare le spese.
2 La parte condannata a pagare le spese deve pagare all’altra le ripetibili assegnate dal giudice.
3 Sono fatte salve le disposizioni sul gratuito patrocinio.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rigetto definitivo dell'opposizione, nullità di una sentenza12 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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15 citazioni06/12/2023 · 15 citazioni de
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OG.2021.000677 citazioni18/02/2022 · 7 citazioni de
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Anticipo delle spese processuali7 citazioni
Ultime sentenze del TF
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