Art. 366 CPC
Durata del mandato
1 Le parti possono limitare nel patto d’arbitrato o in un accordo successivo la durata del mandato del tribunale arbitrale.
2 La durata del mandato entro cui il tribunale arbitrale deve pronunciare il lodo può essere prorogata:
- a. per accordo tra le parti;
- b. su richiesta di una parte o del tribunale arbitrale, mediante decisione del tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 cpv. 2.
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