Art. 370 CPC
Destituzione
1 Ciascun arbitro può essere destituito per accordo tra le parti. L’accordo soggiace alla forma richiesta per il patto d’arbitrato.
2 Salvo diversa pattuizione delle parti, se un arbitro non si dimostra in grado di adempiere i suoi compiti in un termine utile o di agire con la cura richiesta dalle circostanze, su richiesta di una parte questi può essere destituito dall’ente designato dalle parti oppure, se un tale ente non è stato previsto, dal tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 cpv. 2.
3 All’impugnazione di una tale decisione si applica l’articolo 369 cpv. 5.
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.
Nessuna sentenza trovata per questo articolo.