Art. 34a OSC

Morte

1 La morte è notificata:
  1. a. dalla direzione dell’ospedale, dell’istituto medico sociale o dell’istituto analogo in cui è avvenuta; a condizione di assumersene la responsabilità, la direzione può delegare la notificazione ai propri collaboratori;
  2. b. dalla vedova, dal vedovo, dal partner sopravvissuto, dai familiari più stretti, da un membro della stessa economia domestica, da ogni persona che abbia assistito alla morte o abbia rinvenuto il cadavere, se la morte non è avvenuta in un istituto di cui alla lett. a;
  3. c. da qualsiasi autorità ne venga a conoscenza se non è stata notificata.
2 Le persone tenute alla notificazione secondo il cpv. 1 lett. b possono incaricare per scritto un terzo della notificazione.
3 La persona che ha assistito alla morte o ha rinvenuto il cadavere di uno sconosciuto è tenuta a informare senza indugio l’autorità di polizia. Quest’ultima notifica la morte all’ufficio dello stato civile.

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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