Art. 51 OSC
Alla Segreteria di Stato della migrazione
1 L’ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica alla Segreteria di Stato della migrazione i seguenti fatti di stato civile e cambiamenti di dati personali concernenti una persona bisognosa di protezione, una persona richiedente l’asilo la cui domanda è stata respinta o che è stata ammessa provvisoriamente, oppure un rifugiato ammesso provvisoriamente o in possesso di un permesso di dimora o di domicilio:
- a. le nascite;
- b. il sorgere e l’annullamento del legame di filiazione;
- c. i matrimoni, le unioni domestiche registrate e la loro conversione in matrimonio nonché lo scioglimento di matrimoni e unioni domestiche registrate;
- d. le morti.
2 L’ufficio dello stato civile competente per la preparazione del matrimonio procede inoltre alle comunicazioni previste agli articoli 67 cpv. 5 e 74a cpv. 6 lettere b e c nonché cpv. 7.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Divorzio di coniugi svizzeri abitanti all'estero, pronunciato da un tribunale estero2 citazioni
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21. a) Il ricorso di diritto amministrativo può essere unito, in una medesima istanza, a un ricorso di diritto pubblico destinato a completarlo o che è interposto a titolo eventuale. b) Quando contro una decisione canton…1 citazioni
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3Ricorso di diritto amministrativo (art. 97 e segg0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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