Art. 51 OSC

Alla Segreteria di Stato della migrazione

1 L’ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica alla Segreteria di Stato della migrazione i seguenti fatti di stato civile e cambiamenti di dati personali concernenti una persona bisognosa di protezione, una persona richiedente l’asilo la cui domanda è stata respinta o che è stata ammessa provvisoriamente, oppure un rifugiato ammesso provvisoriamente o in possesso di un permesso di dimora o di domicilio:
  1. a. le nascite;
  2. b. il sorgere e l’annullamento del legame di filiazione;
  3. c. i matrimoni, le unioni domestiche registrate e la loro conversione in matrimonio nonché lo scioglimento di matrimoni e unioni domestiche registrate;
  4. d. le morti.
2 L’ufficio dello stato civile competente per la preparazione del matrimonio procede inoltre alle comunicazioni previste agli articoli 67 cpv. 5 e 74a cpv. 6 lettere b e c nonché cpv. 7.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Divorzio di coniugi svizzeri abitanti all'estero, pronunciato da un tribunale estero
    · 28/09/1961 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    1. a) Il ricorso di diritto amministrativo può essere unito, in una medesima istanza, a un ricorso di diritto pubblico destinato a completarlo o che è interposto a titolo eventuale. b) Quando contro una decisione canton…
    · 02/09/1959 · 1 citazioni Riassunto
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    Ricorso di diritto amministrativo (art. 97 e segg
    · 30/09/1965 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

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