Art. 123 OD

Obbligo di notifica

1 Il gestore dell’infrastruttura deve portare a conoscenza dell’UDSC l’orario prevedibile del traffico merci transfrontaliero.
2 Esso deve annunciare anticipatamente all’UDSC i viaggi effettivi del traffico merci e passeggeri transfrontaliero.
3 L’UDSC conviene con il gestore dell’infrastruttura la forma, il contenuto e il momento delle notifiche.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 123 e art. 124 dell'ordinanza della legge sulle dogane (OLD)
    · 12/09/1990 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

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