Art. 129 OD
Notifica di viaggi non regolari nel traffico delle persone
1 Nel traffico transfrontaliero delle persone, l’impresa di tram o autobus deve notificare all’UDSC i viaggi non regolari al più tardi il giorno precedente l’esecuzione del viaggio.
2 L’UDSC conviene con l’impresa di tram o autobus la forma e il contenuto della notifica.
3 L’impresa di tram o autobus deve notificare senza indugio all’UDSC quando un viaggio notificato non è eseguito.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Relazione con l'art. 268 PPF, ricorso per cassazione al Tribunale federale; veste del Ministero pubblico della Confederazione di adire la Camera d'accusa1 citazioni
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Ultime sentenze del TF
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