Art. 168 OD
Conclusione del regime del perfezionamento attivo
1 Il regime del perfezionamento attivo è considerato concluso regolarmente e la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale è accordata definitivamente, se il titolare dell’autorizzazione ha adempiuto gli oneri fissati nell’autorizzazione.
2 All’organo di sorveglianza designato nell’autorizzazione il titolare dell’autorizzazione deve:
- a. inoltrare entro il termine prescritto la domanda di riduzione definitiva dei tributi doganali o per la concessione della franchigia doganale;
- b. provare secondo la forma prescritta che le merci trasportate nel territorio doganale o le merci indigene ammesse nel regime d’equivalenza sono state riesportate entro il termine prescritto quali prodotti perfezionati; e c. comprovare la quantità di merci perfezionate e di scarti o prodotti secondari risultanti dietro presentazione di ricette, rapporti di fabbricazione e documenti simili.
3 Il DFF può prevedere agevolazioni procedurali.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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110 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni
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5 citazioni
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3 citazioni
Ultime sentenze del TF
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